Art. 30

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 

Gli obblighi previsti dalla sezione Enti controllati non riguardano questa pubblica amministrazione.