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Il trattamento dei dati da lei forniti e' effettuato ai sensi del D.Lgs 196/2003. I dati forniti sono utilizzati solo con modalita' e procedure strettamente necessarie alla procedura. Il trattamento dei dati e' realizzato con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei dati, ed e' svolto da personale di questo istituto. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Puo' rivolgersi per tutto cio' al responsabile del trattamento dati. L'istituto si impegna a non utilizzare i suoi dati per fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato. I suoi dati possono essere comunicati a enti pubblici, alle competenti autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni di legge. I suoi dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto previsto da espresse disposizioni normative.
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Nell’ambito dei percorsi di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità promossi dal nostro Istituto e in adesione a quanto previsto dalla nota prot. 581 del 6/12/2018 dell’Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza, in data odierna l’Unità cinofila di Torreglia ha effettuato un intervento in alcune classi delle scuole Secondarie di Montebello e Gambellara. E’ doveroso il ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, e in particolare al Maresciallo Paolo Poiesi, per avere reso possibile l’attuazione di tale iniziativa.
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Contenuti:
Per ciascuna tipologia di procedimento dell’amministrazione viene pubblicato l'elenco dei provvedimenti adottati dai dirigenti e dagli organi di indirizzo politico-amministrativo
Regolamenti e Codice Disciplinare
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Art. 30
Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Gli obblighi previsti dalla sezione Enti controllati non riguardano questa pubblica amministrazione.
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Art. 30
Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Gli obblighi previsti dalla sezione Enti controllati non riguardano questa pubblica amministrazione.
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Art. 26, c. 1
Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
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Art. 22, c. 1, lett. d
Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
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Art. 22, c. 1, lett. c
Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
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Art. 22, c. 1, lett. b c. 2,3
Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
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Art. 20, c. 2
Art. 20 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
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