L'art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che: "a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che "a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".
Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 al 1º gennaio 2

 

 Atti di nomina ITD

 

 

Art. 16, c. 1,2

Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Dati reperibili in:

GRADUATORIE

Art. 10, c. 8, let. d

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

NOTA: Gli obblighi previsti dalla sezione Posizioni organizzative non riguardano questa pubblica amministrazione.

Art. 47 - Sanzioni per casi specifici

Questa sottosezione, ai sensi dell'Art. 47, c. 1, del D.lgs. 33/2013, è dedicata alla pubblicazione dei provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie al responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei seguenti dati degli organi di indirizzo politico-amministrativo: dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Art. 14 e art.20 d.lgs. n. 33/2013 – L. n.441 /1982


Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

In considerazione delle particolarita' delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attivita' da esse svolte, l'Autorita', come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarita' della natura e delle funzioni svolte nonche' le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.
 

Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all'art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1, lettera da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f.


 DELIBERE ANAC


DS Gaggino Lorenzo (fine mandato settembre 2016)